Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura amministrativa).

      1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si provvede, altresì, all'istituzione del Consiglio superiore della magistratura amministrativa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la costituzione del Consiglio superiore della magistratura amministrativa è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

          b) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura amministrativa sia composto:

              1) dal presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che lo presiede;

              2) da dieci magistrati amministrativi in servizio presso le sezioni giurisdizionali

 

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del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

              3) da quattro componenti eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

              4) da quattro magistrati amministrativi con funzioni di supplenti dei componenti di cui al numero 2);

          c) prevedere che all'elezione dei componenti di cui ai numeri 2) e 4) della lettera b) partecipino i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e presso i tribunali amministrativi regionali con voto personale, segreto e diretto;

          d) prevedere che i componenti elettivi durino in carica quattro anni e non siano immediatamente rieleggibili;

          e) prevedere che i membri eletti che nel corso del quadriennio perdano i requisiti di eleggibilità o si dimettano, o cessino per qualsiasi causa dal servizio, siano sostituiti, per il restante periodo, dai membri che seguono gli eletti per il numero dei voti ottenuti;

          f) prevedere che i componenti di cui al numero 3) della lettera b), non possano esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione amministrativa e che ad essi si applichi l'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

          g) prevedere che i membri supplenti partecipino alle sedute del Consiglio superiore della magistratura amministrativa in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi;

          h) prevedere che il vice presidente, eletto dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa tra i componenti di cui al numero 3) della lettera b), sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento e che in caso di parità prevalga il voto del presidente;

 

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          i) prevedere che siano attribuite al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le seguenti funzioni:

              1) verifica dei titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decisione su reclami attinenti alle elezioni;

              2) valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli presentati, anche di carattere scientifico, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato giurisdizionali, conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.